Sanità e conflitto d’interessi

Si sa che noi italiani abbiamo una memoria a breve termine, dunque colgo l’occasione di questo video per rinfrescarla a tutti coloro che pensano che non ci sia nessuna corruzione e nessun “complotto”…

POGGIOLINI IL ‘RE MIDA DELLA SANITA’. E’ il 1993, è passato un anno dall’arresto di Mario Chiesa e dalla scoperta di Tangentopoli. Duilio Poggiolini, ex direttore generale del servizio farmaceutico nazionale, membro della P2, viene accusato di prendere tangenti dalla case farmaceutiche per inserire i loro prodotti nei prontuari. Vengono sequestrati conti correnti, beni, denaro contante per miliardi di vecchie lire. Nella sua casa romana vengono trovati lingotti d’oro e gioielli persino nascosti nei divani e nei materassi. Da lì il soprannome di ‘Re Mida della sanità’. Coinvolta anche la moglie, Pierr Di Maria, morta nel 2007.

Fonte: https://informaresenzacensure.blogspot.com/2018/05/francesco-de-lorenzo-fa-carriera-i.html

Francesco De Lorenzo: È noto soprattutto per la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e per essere stato arrestato durante lo scandalo Tangentopoli poco dopo essersi dimesso da ministro. Dal 1989 al 1993 è Ministro della sanità. Sue sono le leggi: – Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano (L. 107/1990) – Interventi urgenti per la prevenzioni e lotta al AIDS (L. 135/1990) – Vaccinazione obbligatoria contro l’epatite virale “B” (L. 165/1991) – Scioglimento e gestione transitoria USL (L. 111/1991) – Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni (L. 210/1992) – Riordino della disciplina in materia sanitaria (D. Lgs 502/92)[7] – Centralità delle regioni nel controllo della spesa sanitaria e unicità del rapporto di lavoro del medico (L. 412/1991) – Istituzione del 118 per l’emergenza sanitaria (DPR 27.03.1992) – Istituzione del Comitato Nazionale per la Bioetica (DPCM 28.03.1990). Insieme a Paolo Cirino Pomicino, Carmelo Conte e Giovanni Prandini formava la cosiddetta “banda dei quattro”, definizione coniata dal democristiano Guido Bodrato e utilizzata dalla sinistra per sottolineare la natura predatoria del gruppo. l democristiano Pomicino, il liberale De Lorenzo e il socialista Di Donato vennero invece definiti I viceré e alcuni li descrivono come i “veri padroni di Napoli per oltre un decennio” . Coinvolto nello scandalo di Tangentopoli, ha avuto una condanna definitiva (5 anni) per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito ai partiti e corruzione in relazione a tangenti per un valore complessivo di circa nove miliardi di lire, solo in parte ottenute da industriali farmaceutici dal 1989 al 1992, durante il suo ministero. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 14 del 20 luglio 1994 hanno chiarito che “La stessa accusa ha prospettato che tutte le somme corrisposte finivano nelle casse del partito al quale De Lorenzo apparteneva”. Fonte: https://www.wikiwand.com/it/Francesco_De_Lorenzo

Video rimosso da Youtube sul canale My little crocodile.

 

Il vaccino dell’Epatite B è obbligatorio in Italia dal maggio 1991: a prendere questa decisione è stato l’allora Ministro della Sanità Francesco de Lorenzo.

Quest’ultimo, insieme al responsabile del settore farmaceutico del ministero, Duilio Poggiolini, intascò ben 600 milioni di lire dall’azienda Glaxo -SmithKline,  unica produttrice del vaccino Engerix B

La somma servì per rendere il vaccino obbligatorio in Italia.

Entrambi i ministri sono stati condannati in via definitiva con sentenza della Cassazione per questo e per altri gravi reati.

De Lorenzo e Poggiolini

In Italia le vaccinazioni obbligatorie per i neonati erano quattro. La legge prevede che i bebè si debbano sottoporre a quelle contro la difterite, il tetano, la poliomelite e l’epatite b. Al di là delle grandi scuole di pensiero: “I vaccini sono utili e indispensabili”; “No, l’efficacia e l’impatto sulla salute sono tutti da dimostrare”, c’è da ricordare un piccolo trascorso che riguarda la punturina contro l’epatite b. Adesso, a distanza di oltre vent’anni, con sentenze passate in giudicato dalla Cassazione, il vaccino in questione resta obbligatorio.

Breve storia dei vaccini

Lstoria dei vaccini non nasce tra gli scienziati ma tra il popolo.

Il nome vaccino viene da “vacca” e la parola “vaccino” deriva direttamente dal “vaiolo vaccino”, cioè “vaiolo delle vacche”, un parente povero del vaiolo, che quando dalla mammella della vacca passava alle mani del mungitore li rendeva immuni al vaiolo umano.

Il primo che decise di “ vaccinare” tutta la famiglia fu un contadino, ancor prima del ben noto brillante medico e ricercatore inglese Edward Jenner, che ripeté l’esperimento sul figlio della portinaia, un bambino di 8 anni, a cui innestò nel braccio una piccola quantità di materiale purulento prelevato dalle ferite di una donna malata di vaiolo vaccino, la forma di vaiolo che colpiva i bovini, e in forma cutanea, lieve, anche gli allevatori.

 

Edward Jenner mentre vaccina un bambino contro il vaiolo, dipinto del 1796

Edward Jenner mentre vaccina un bambino contro il vaiolo, dipinto del 1796

Il bambino non ebbe nessun disturbo e in seguito Jenner dimostrò che il piccolo era diventato immune alla forma umana del vaiolo. A questa pratica venne dato il nome di vaccinazione.

LA STORIA DELL’OBBLIGO VACCINALE

La comparsa dell’obbligo vaccinale nella storia non ha origini ben definite.

Nel Regno di Napoli, fu resa obbligatoria, con l’aiuto di una Chiesa che, allora si poneva a sostegno del progresso e della modernità.

Fu nel 1803 che Carlo IV di Spagna, sensibilizzato dal fatto che sua figlia Maria Luisa aveva contratto il vaiolo, organizzò la famosa spedizione Balmis, dal nome del dott. Francisco Javier de Balmis, per trasportare il vaccino verso le colonie spagnole nell’America del sud e nelle Filippine, attraverso una catena di orfanelli, tra gli 8 e i 10 anni, in un modo più che brutale.

I fanciulli, due per volta , ricevevano l’inoculo sul braccio e quando la pustola vaccinica si era formata, “passavano” il pus vaccinale ad altri due, e così via fino all’arrivo nel Nuovo Mondo, stabilendo in quei Paesi programmi di vaccinazione di massa.

Si fa risalire al 1805 un decreto con il quale Napoleone prescriveva che tutti i soldati della sua armata, che non avevano contratto ancora il vaiolo , venissero “obbligatoriamente” vaccinati.

Il vaccino antivaiolo, dapprima obbligatorio per le reclute (Francia, Prussia, Regno di Sardegna), venne poi esteso alla popolazione civile ( in Europa nel 1871, negli USA l’anno successivo).

In Italia, è con la Legge Crispi-Pagliani del 1888 che s’impone l’obbligo della vaccinazione antivaiolosa per i nuovi nati, con successiva scomparsa del vaiolo nel 1925.

Pur tuttavia, l’obbligo di vaccinare contro il vaiolo tutti i nuovi nati rimase e fu sospeso solo nel 1977 finché fu abolito nel 1981.

Nel 1929 viene resa disponibile la vaccinazione antidifterica, resa successivamente obbligatoria in tutti i nuovi nati nel 1939.

Nel 1959 si rende disponibile il vaccino per la polio, dapprima con il vaccino di SalK e successivamente con il vacino di Sabin, rendendolo obbligatorio per tutti i nuovi nati a partire dal 1966.

Nel 1963 viene resa obbligatoria, per i lavoratori riconosciuti a rischio, la vaccinazione antitetanica per i nuovi nati dal 1968.

La storia successiva delle vaccinazioni è fatta di una serie di progressi tecnici, fino allo sviluppo dei nuovi vaccini, che non vengono più ottenuti a partire dagli agenti infettivi, cosiddetti “naturali”, ma vengono sintetizzati con tecniche di bio-ingegneria.

Essere obiettori non significa essere contro i vaccini ma critici verso la loro composizione e le modalità con le quali vengono somministrati.

Gli obiettori vogliono, come i genitori che vaccinano, salute e sicurezza per i loro figli, ma vogliono anche poter esercitare un consumo critico dei vaccini, ragionamento che pare possibile per tutti i farmaci ad eccezione dei vaccini.

E poiché come tutti i farmaci possono avere degli effetti collaterali, anche gravi, si auspicherebbe che anche le vaccinazioni rimangano una scelta personale e non un obbligo.

È opportuno ricordare che in Italia, con la diffusione dei primi vaccini, il legislatore negli anni ’60 previde la obbligatorietà delle vaccinazioni per difterite, tetano e poliomelite con specifiche sanzioni penali a carico dei genitori che omettessero di vaccinare i propri figli e con l’obbligo per le scuole di verificare l’avvenuta vaccinazione come presupposto della frequenza scolastica.

L’art.32 della Costituzione dice che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, ma la legge è vincolata in questo senso, perché in nessun caso possono essere violati “ i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’art.32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. Solo uno stato di necessità, per la salute pubblica, consente al legislatore l’imposizione di un trattamento sanitario.

C’è poi da aggiungere, che l’eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento, sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo del 1997, recepita in Italia con la L.145/2001.

Questa ha stabilito il principio dell’autodeterminazione in materia di salute e, dato che la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane, in questo ambito non si può configurare lo stato di necessità; è necessario avere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale e, nel caso del minore, è il genitore che deve decidere se accettare o meno la vaccinazione di suo figlio.

Dal maggio 1995 è in vigore una normativa che disciplina le vaccinazioni, aggiornata da un decreto del 2008, in cui si riconosce, tra l’altro, il diritto all’obiezione da parte del vaccinando (o di chi ne esercita la potestà parentale o di chi ne fa le veci in caso di minore) avverso le vaccinazioni obbligatorie.

Agli obiettori lo Stato chiede di stipulare per conto proprio una assicurazione per la responsabilità civile a terzi in caso di danni da contagio.

E come ogni atto medico, anche i vaccini possono provocare effetti indesiderati, a volte anche gravi e permanenti.

Il legislatore nel nostro paese è intervenuto a disciplinare questa evenienza con la Legge 25 febbraio 1992, n. 210 titolata:“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

La legge n°210/92 nasce tra il finire degli anni ’80 ed i primi anni ’90 da una duplice esigenza:

  • riparare all’incostituzionalità della L.51/66 “obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica” che non aveva previsto un equo ristoro a coloro i quali da tali vaccinazioni avessero riportato danni;
  • dare una risposta ai gravissimi inadempimenti del Ministero della Sanità che, trasgredendo ai doveri istituzionali, aveva omesso di rendere obbligatori controlli per la prevenzione della diffusione di malattie infettive attraverso trasfusioni, somministrazione di plasma derivati ed emoderivati.

La Corte Costituzionale ha precisato che:

“Se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove se ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno.” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 27/1998).

INDENNIZZO DI STATO

L’indennizzo è previsto a favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica” ed anche nei confronti di altri soggetti appositamente indicati dall’art. 1 della legge 210/1992, tra cui figurano anche le persone non vaccinate, che abbiano riportato i medesimi danni a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata.

L’indennizzo era inizialmente escluso nei confronti delle persone danneggiate da quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie, anche in occasione delle “campagne di prevenzione”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n°107/2012 ha tuttavia esteso il beneficio anche nei loro confronti.

L’indennizzo consiste in un assegno non reversibile, determinato nella misura da apposito sistema tabellare e, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta – in sostituzione dell’indennizzo – un assegno una tantum da erogare ai soggetti a carico.

A norma dell’art. 3 della legge 210/90 i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni.

I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Indennizzo e risarcimento del danno potranno essere richiesti cumulativamente in quanto il primo assume il significato di una misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale, mentre il secondo trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione di tipo giudiziario.

La Corte di Cassazione ha reputato che il criterio da utilizzare per l’individuazione del nesso di causalità ai fini della concessione dei benefici di cui alla legge 210/92 è quello di una ragionevole probabilità scientifica, unitamente alla mancanza di altre concause determinanti.

Al fine di ottenere il risarcimento (il termine esatto è “indennizzo”) per i danni provocati da vaccino, nella (probabile) ipotesi in cui il Ministero della Salute non decida “spontaneamente” di pagare l’indennizzo, occorre agire in giudizio contro lo stesso Ministero e provare il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia, provando che questa è conseguenza del primo.

Come prima cosa occorre espletare l’iter amministrativo previsto dalla legge. 

In particolare, si deve presentare domanda di indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 tramite la locale “A.S.L.” alla Commissione Medico Ospedaliera (“C.M.O.”) del Dipartimento di Medicina legale di competenza distrettuale.

In caso di rigetto della richiesta, si deve presentare al Ministero della Salute ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 210/1992 avverso il provvedimento di diniego.

Ovviamente in tali domande si deve specificare che prima del vaccino la persona era sana e che nel caso specifico non vi sono state delle cause o concause che possono aver determinato l’insorgenza dello stato di malattia. È opportuno allegare delle relazioni di medici e di esperti che testimonino che prima del trattamento la persona era sana e che escludano l’esistenza di concause.

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